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FAQ

Chi può divenire donatore di organi?

I donatori di organi sono persone di qualunque età che muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione, a causa di una lesione irreversibile al cervello (emorragia, trauma cranico, aneurisma etc.) o di un prolungato arresto cardiaco, accertato tramite elettrocardiogramma per almeno 20 minuti, che abbiano prodotto la totale distruzione delle cellule cerebrali causando la morte del paziente per irreversibile e completa cessazione dell’attività cerebrale. Tutti gli organi sono prelevabili. In presenza di malattie infettive trasmissibili, l’idoneità dell’organo al trapianto è scrupolosamente valutata dai medici con specifici esami. In qualche caso, la malattia di uno o più organi non pregiudica l’utilizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto. I minorenni non possono essere iscritti come donatori di organi (Legge n. 91 del 1° aprile 1999).


Vengono categoricamente esclusi da qualsiasi tipo di prelievo pazienti con:

  • sieropositività da HIV1 o HIV2;
  • positività contemporanea ad epatite B e D;
  • tumori maligni in atto (tranne alcune precise eccezioni);
  • infezioni sistemiche sostenute da microorganismi per i quali non esistono opzioni terapeutiche praticabili;
  • malattie da prioni accertate.

A chi si trapiantano gli organi?

Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti in lista di attesa. La selezione del ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che favoriscono la massima riuscita del trapianto. I tessuti prelevati possono essere conservati in banche appositamente attrezzate prima di essere utilizzati sul ricevente.

Che cos’è il trapianto?

Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo. Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.


Dove si effettuano i trapianti? Quali organi si prelevano?

Il trapianto di organi in Italia viene eseguito negli ospedali o strutture sanitarie accreditate dalle Regioni ed è totalmente gratuito per il ricevente. Gli organi sono prelevati nelle sale operatorie degli ospedali accreditati dalla Regione o dal Ministero, da équipes medico-chirurgiche che operano nel più’ grande rispetto del corpo del defunto. Gli organi che si possono prelevare sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i polmoni e l’intestino, mentre i tessuti sono le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le valvole cardiache, i vasi sanguigni. Dopo il prelievo, il corpo del defunto è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura. Quando sia stata accertata e documentata la morte encefalica o morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile. L’accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore, neurofisiopatologo) diversi da chi ha constatato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo e trapianto. Questi medici accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di osservazione non inferiore a 6 ore.


Cos’è il CNT?

La Legge n. 91 del 1° aprile 1999 ha istituito una struttura nazionale di indirizzo e di coordinamento, denominata Centro Nazionale Trapianti (CNT). Questo organismo, posto a governo della Rete Nazionale Trapianti, ha il compito di tenere le liste delle persone in attesa di trapianto, di fissare i criteri e di procedere all’assegnazione degli organi con particolare riferimento alle urgenze, di stabilire il fabbisogno nazionale e le linee guida per i Centri Regionali. Gestisce la lista delle emergenze e urgenze e la lista dei riceventi in età pediatrica per cui tali liste sono liste di attesa Nazionali.

Il Centro svolge le sue funzioni con il sostegno della Consulta tecnica permanente per i trapianti, di cui l’A.I.D.O. fa parte, che ha il compito di predisporre gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto. Insieme a questi due organismi vengono istituiti i Centri regionali o interregionali per i trapianti, che hanno il compito di coordinare la raccolta, la trasmissione dei dati delle persone in attesa di trapianto, i rapporti tra centri di rianimazione e le strutture per i prelievi e i trapianti e di procedere all’assegnazione degli organi sulla base dei criteri fissati dal Centro Nazionale Trapianti. Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere hanno nominato il Coordinatore locale al prelievo, un medico responsabile dell’attività di donazione di organi e tessuti, che ha anche il compito di curare i rapporti con i familiari dei donatori e al quale è possibile rivolgersi per ogni informazione. Le associazioni di volontariato sono chiamate a svolgere un ruolo di supporto per l’informazione.

Come si manifesta la volontà alla donazione?

Il principio del silenzio assenso (capo II, Legge 1° aprile 1999, n. 91) non è ancora applicato, in quanto non è stata ancora costituita un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che permetta la notifica ad ogni cittadino, da parte di un Pubblico Ufficiale, di un modulo per la dichiarazione di volontà in cui si informa lo stesso che, in mancanza di una esplicita dichiarazione, si presume il consenso alla donazione.

In questo periodo transitorio la legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito, per cui a chiunque è data la possibilità di dichiarare validamente la propria volontà scegliendo una delle modalità di seguito indicate:

  • la registrazione della volontà effettuata presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni;
  • una dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, data e firma;
  • la tessera o l’atto olografo dell’A.I.D.O.

In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari (coniuge non separato o convivente more uxorio o figli maggiorenni o genitori) possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. L’opposizione non è consentita se dai documenti personali di cui sopra o dalle dichiarazioni depositate presso le ASL di appartenenza, risulta che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e tessuti.

Il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione favorevole.

Cosa devo fare per iscrivermi all’A.I.D.O.?

Per aderire all’A.I.D.O. è sufficiente compilare il modulo di adesione, firmarlo (2 firme) ed inviarlo – unitamente ad una copia del documento di identità – in busta chiusa con affrancatura prioritaria (non occorre raccomandata) presso la sede Provinciale A.I.D.O. del luogo di residenza/domicilio.

L’iscrizione all’A.I.D.O. è gratuita e pertanto non è obbligatorio indicare, nel modulo, il versamento di una somma. Ricevuto il modulo compilato e firmato, la sede A.I.D.O. provvederà ad inviare il tesserino di adesione (Carta del donatore) all’indirizzo specificato nel modulo stesso. Il tesserino dovrà essere firmato e conservato con i documenti personali. I dati dell’associato sono inseriti nel database “Sistema Informativo A.I.D.O.”, comunicati al “Sistema Informativo Trapianti” del Ministero della Salute e quindi consultabili in tempo reale dalle Strutture Sanitarie competenti.

È facoltà del donatore di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione dandone opportuna comunicazione scritta, datata e firmata, alla Sede A.I.D.O che ha effettuato l’iscrizione. Contestualmente alla comunicazione di recesso dovrà essere restituito il tesserino associativo. Secondo la Legge n. 91 del 1° aprile 1999 i minorenni non possono essere iscritti come donatori di organi.


I minorenni possono iscriversi all’AIDO?

No, secondo la Legge n. 91 del 1° aprile 1999 i minorenni non possono essere iscritti come donatori di organi. Prima dell’approvazione di tale legge questo era possibile, ma dal 1999 l’AIDO ha dovuto procedere ad una revisione dell’archivio eliminando tutti i donatori minorenni.

Infatti, in base alla stessa legge, per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.

C’è un limite di età per donare gli organi?

No, gli organi se ben funzionanti possono essere donati da persone di qualsiasi età anche molto avanzata; l’idoneità degli organi al trapianto viene verificata dai medici al momento del decesso del donatore.

Le confessioni religiose sono favorevoli alla donazione di organi?

La maggioranza delle religioni o confessioni religiose occidentali sostengono senza alcun dubbio la donazione e il trapianto degli organi. La Chiesa Cattolica ha sottolineato in molte occasioni che la donazione degli organi è un atto supremo di generosità, carità e amore. Altre religioni, fra cui quella Ebraica, Islamica e dei Testimoni di Geova non pongono nessuno ostacolo alla donazione.


Si può vendere o acquistare un organo?

No, è illegale vendere o comprare organi umani. La donazione degli organi e tessuti è un atto anonimo e gratuito di solidarietà. Non è permessa alcun tipo di remunerazione economica e non è possibile conoscere l’identità del donatore e del ricevente.

Siamo assolutamente certi di essere morti quando ci prelevano gli organi?

Assolutamente sì in quanto l’accertamento e la certificazione di morte sono un atto obbligatorio per la Legge Italiana e vengono effettuati in tutti i casi di morte indipendentemente dalla volontà di donazione degli organi. La donazione rappresenta un’opportunità che viene proposta solo dopo la certezza della morte della persona

E se i medici, sapendo che siamo donatori, non ci curassero per favorire i trapianti?

I medici hanno l’obbligo deontologico di curare prima le persone e cercare di salvarle dalla morte; poi se le cure non ottengono il risultato sperato e se la persona deceduta era disponibile alla donazione, utilizzano i suoi organi per curare altre persone bisognose di un trapianto. Non vi è nessun interesse ad effettuare un trapianto in più da parte dei medici perché i trapianti in Italia sono gratuiti, si effettuano solo in ospedali pubblici autorizzati e i medici che li effettuano non ricevono compensi aggiuntivi visto che il percorso di donazione e trapianto è assolutamente trasparente.

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